Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi, anche accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.
3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai relativi corsi di studio nell'ordinamento nazionale.
4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.
6. È consentita l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1.
7. È abrogato l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 1 con le seguenti: degli articoli 1 e 1-bis;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo.
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1-bis e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana. Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Articolo 1-bis.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure a un corso di studio universitario e un corso di studio delle predette istituzioni)
1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. È consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di diploma accademico o di master e ad un corso di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 6 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di diploma accademico o di master presso due istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. Resta fermo quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, in materia di disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a non più di un corso di studio universitario e un corso di studio delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. L'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011.
7. In materia di diritto allo studio si applica, anche per i casi di iscrizione contemporanea di cui al presente articolo, quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge.
8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e delle Conferenze nazionali dei direttori delle istituzioni AFAM, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea doppia iscrizione di cui al comma 1 o di cui al comma 5 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti.