stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.503. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 395

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/03/2019  [ apri ]
1.503.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

  1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico sulla rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
  2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto al comma 1 sono nulle.».

Il Relatore