1.27.
(nuova formulazione)
approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, pubblicati su periodici a carattere scientifico. I predetti lavori devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:».