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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.24. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 395

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2018  [ apri ]
1.24. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) adotta strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati rispettivamente gestite;
   b) promuove la creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, adottando linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Individua, inoltre, il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;
   c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca.».