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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.24. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 395

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2018  [ apri ]
1.24.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:
   a) adotta strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica;
   b) favorisce la creazione di una infrastruttura nazionale per la diffusione ed il ricorso all'accesso aperto, aggregando le banche dati degli istituti universitari e degli enti di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il soggetto preposto alla gestione della infrastruttura nazionale;
   c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti di ricerca.».