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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.23. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 395

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2018  [ apri ]
1.23. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

  1. L'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera, successivamente alla messa a disposizione gratuita dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, comunque non superiore a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche e non superiore a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
  2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto al comma 1 sono nulle.».