Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. L'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera, successivamente alla messa a disposizione gratuita dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, comunque non superiore a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche e non superiore a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto al comma 1 sono nulle.».