Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in opere scientifiche, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione, pubblicate su periodici. Le predette opere devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla loro realizzazione. L'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche di cui al primo periodo accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente:».