Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, nel più breve tempo consentito dalle politiche sull'accesso aperto dei periodici di prima pubblicazione. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la ripubblicazione avviene entro dodici mesi dalla prima pubblicazione, per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, e entro diciotto mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;».