Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Possono accedere in qualità di utente ai risultati e ai dati delle ricerche di cui al comma 2 anche i dipartimenti universitari nonché le singole unità di ricerca definite in ambito universitario. Le disposizioni attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 3.»