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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.55. in Assemblea riferita al C. 395-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2019  [ apri ]
1.55.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  «2-ter. Il numero di accessi ai risultati e il numero di accessi ai dati delle ricerche di cui al comma 2 concorrono alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche nonché della produzione scientifica dei ricercatori.
  2-quater. Le università promuovono la pubblicazione, mediante le modalità di cui al comma 2, di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza nonché delle singole unità di ricerca.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione e di coordinamento delle procedure di cui ai commi 2-ter e 2-quater