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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 395-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2019  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  «2-ter. Il numero di accessi ai risultati e il numero di accessi ai dati delle ricerche di cui al comma 2 concorrono alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche nonché della produzione scientifica dei ricercatori.
  2-quater. Le università promuovono la pubblicazione, mediante le modalità di cui al comma 2, di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza nonché delle singole unità di ricerca. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo speciale, di seguito denominato “Fondo pubblicazioni giovani ricercatori” ripartito annualmente tra le università statali sulla base del numero di progetti di ricerca assegnati a giovani ricercatori e di pubblicazioni inerenti ai relativi progetti. Il fondo può essere alimentato anche con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero economia e finanze.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione e di coordinamento delle procedure di cui ai commi 2-ter e 2-quater