Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.