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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
2.7.
approvato

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.

  1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti che importano la pena dell'ergastolo, il giudice revoca anche d'ufficio l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Art. 2-bis.

  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 2-ter.

  1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Se si procede per delitto che importa la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».

Il Relatore
2.7.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.

  1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti che importano la pena dell'ergastolo, il giudice revoca anche d'ufficio l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Art. 2-bis.

  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 2-ter.

  1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Se si procede per delitto che importa la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».

Il Relatore