Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
«1-quater. Se a seguito della modifica il reato risulta punito con pena diversa dall'ergastolo, il Giudice fissa un termine non inferiore a 30 giorni affinché l'imputato possa richiedere un rito speciale ai sensi degli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale».