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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.04. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
  «1-quater. Se a seguito della modifica il reato risulta punito con pena diversa dall'ergastolo, il Giudice fissa un termine non inferiore a 30 giorni affinché l'imputato possa richiedere un rito speciale ai sensi degli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale».