Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».