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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».