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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 438 del codice penale è inserito il seguente.
  «Art. 438-bis. – Quando si procede per i delitti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), lettera c) d-bis) per i quali non è prevista la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, dispone che lo svolgimento del giudizio avvenga dinanzi al giudice in composizione collegiale e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».