Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Dopo l'articolo 438 del codice penale è inserito il seguente.
«Art. 438-bis. – Quando si procede per i delitti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), lettera c) d-bis) per i quali non è prevista la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, dispone che lo svolgimento del giudizio avvenga dinanzi al giudice in composizione collegiale e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».