stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  Dopo l'articolo 599-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 599-ter. Quando all'esito del giudizio di primo grado il fatto originariamente contestato quale reato punito con la pena dell'ergastolo riceve una diversa qualificazione giuridica in reato punito con pena diversa, l'imputato ha facoltà di chiedere con specifico motivo di gravame di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato.
  La Corte d'Appello, se accoglie lo specifico motivo di gravame, in caso di conferma della sentenza di condanna, opera una riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale».