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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
1.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
  1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a 30 anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo.