Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a 30 anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo.