Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:
Art. 1.
1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione non si applica in caso di condanna alla pena dell'ergastolo»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 2.
1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è di quindici giorni per i condannati all'ergastolo, salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.