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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
1.2.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione non si applica in caso di condanna alla pena dell'ergastolo»;
   b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2.

  1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è di quindici giorni per i condannati all'ergastolo, salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.