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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
1.14. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti che importano la pena dell'ergastolo.»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto ai sensi dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.»;
   c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  «6-ter. Se la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare è dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.».

Il Relatore
1.14.

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti che importano la pena dell'ergastolo.»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di rigetto ai sensi dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.»;
   c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  «6-ter. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta respinta ai sensi del comma 1-bis, può essere riproposta. Il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene il fatto qualificabile come delitto per il quale può essere chiesto il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».

Il Relatore