Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
6.1. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, se il Giudice opera una diversa qualificazione giuridica del fatto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale.