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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 392

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2018  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  Art. 438-bis. – (Rito abbreviato nel dibattimento). – 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi del comma 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
  2. L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.
  3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.
  Art. 438-ter. – (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise). – 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.