Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:
Art. 7-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)
1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.