stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3704

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2022  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.