stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33-quater.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3704

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2022  [ apri ]
33-quater.03.

  Dopo l'articolo 33-quater, è inserire il seguente:

Art. 33-quinquies.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  2. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.», sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.