Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:
Art. 25-bis.
1. Al lavoratore dipendente che si trovi in condizioni di malattia accertata da COVID-19 ai sensi dell'articolo 26 comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sempre riconosciuta l'indennità di malattia.