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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3704

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2022  [ apri ]
24.01.

  Dopo l'articolo 24-bis aggiungere i seguenti:

Art. 24-ter.
(Iniziative in materia di salute a garanzia dei diritti dei lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

Art. 24-quater.
(Iniziative straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio per i militari «fragili»)

  1. Fino al 31 marzo 2023 il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo, ritenuto dai competenti servizi sanitari ad elevato rischio di gravi complicanze, in relazione a patologie e condizioni pre-esistenti, in caso di contagio da Sars-Cov-2 connesso allo svolgimento dei compiti lavorativi, qualora impossibilitato allo svolgimento della mansione in modalità agile, ha diritto ad essere dispensato temporaneamente dal servizio in presenza, anche ai soli fini precauzionali, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza.
  2. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 1 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  3. Il periodo di esenzione dal servizio di cui al comma 1 si applica con effetto retroattivo a partire dal 1 aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Il lavoratore appartenente al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo che ritenga di trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità a Sars-Cov-2 richiede al Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza di essere sottoposto ad accertamento sanitario eccezionale da parte dei competenti servizi sanitari, che accertano l'eventuale sussistenza della condizione di maggiore vulnerabilità del lavoratore a Sars-Cov-2. Il Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza provvede all'espletamento di tale accertamento sanitario eccezionale entro al massimo sette giorni dall'istanza del lavoratore.

Art. 24-quinquies.
(Abrogazione della lista «super-fragili»)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. Il decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.