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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3704

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2022  [ apri ]
23.01.

  Dopo l'articolo 23-ter aggiungere i seguenti:

Art. 23-quater.
(Estensione in materia di tutele sociali a garanzia del diritto al lavoro in modalità «agile» per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

  1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art. 23-quinquies.
(Estensione in materia di tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 01 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-sexies.
(Estensione in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)

  1. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2022.

Art. 23-septies.
(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-octies.
(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   b) al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Art. 23-nonies.
(Estensione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 sono prorogate fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore che ne faccia richiesta al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, deve essere sottoposto a visita da parte del medico competente aziendale o del medico INAIL entro al massimo dieci giorni dalla richiesta medesima.