Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato «REPOWER EU», dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.
3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.