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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.01. in Assemblea riferita al C. 3704-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2022  [ apri ]
37.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

  All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) al primo periodo, le parole: «entro novanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.»;

   b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

   c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».