Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33.1.
(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) le parole: «30 settembre 2022» sono sostituire dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.