Dopo l'articolo 33-quater, aggiungere il seguente:
Art. 33-quinquies.
(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, dopo la lettera b-bis), sono aggiunte le seguenti:
«b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.
b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.»
dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere b-ter) e b-quater), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.