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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0100. in Assemblea riferita al C. 3704-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2022  [ apri ]
30.0100.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, la disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.
  3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'individuazione di una soluzione per ogni realtà produttiva coinvolta, da parte del Tavolo di Coordinamento, di cui al comma 1.
  4. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
  5. La comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.
  6. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.
  7. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.
  8. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.
  9. Il piano di cui al comma 1 indica:

   a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

   b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

   c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

   d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

   e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

  10. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 8, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.
  11. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 8, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.
  12. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.
  13. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.
  14. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarlo escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.
  15. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.
  16. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.
  17. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui al comma 19.
  18. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione del presente articolo, prima dell'approvazione del piano, e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale, sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
  19. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.
  20. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui al comma 9.
  21. Fermi gli effetti di cui al comma 18, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.
  22. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano.
  23. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano, secondo quanto previsto dal comma 12, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.
  23. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.
  24. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
  25. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.