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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.01. in Assemblea riferita al C. 3704-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2022  [ apri ]
27.01.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27.1
(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

   Sostituire l'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 con il seguente:

  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.
  2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.
  3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
  4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.
  5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.
  6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.