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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.02. in Assemblea riferita al C. 3704-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2022  [ apri ]
25.02.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Ruolo sanitario AIFA)

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.».

  2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole:

   «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse.

  3. Al comma 2, articolo 21-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo:

   «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

  4. Al comma 3, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

   le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», sono soppresse.

  5. Il comma 4, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.