Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Norme in materia di professioni sanitarie)
1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 è aggiunto il seguente comma:
«6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.
3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del Fondo sanitario nazionale.