Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Moratoria finanziamenti PMI agricole e della pesca)
1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.