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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.01. in Assemblea riferita al C. 3704-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2022  [ apri ]
19.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

Capo III-bis
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E DI REVISIONE DI ALTRE NORME ORDINAMENTALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 19-bis.
(Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Socio – Sanitario Nazionale)

  1. L'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 Settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al Commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, provvedono, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito internet istituzionale, da trasmettere, altresì, al Ministero della Salute, alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, attingendo dall'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie, nonché del requisito inderogabile dell'età anagrafica non superiore a 65 anni alla data della nomina».

Art. 19-ter.
(Disposizioni correttive ai commi 1 e 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171)

  1. Il comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

   «1. Le Regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale attingendo, in via esclusiva, agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171. A tal fine, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul proprio sito internet istituzionale l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione appositamente costituita, con decreto dirigenziale, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione redige una graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, con attribuzione dei relativi punteggi, e propone al Presidente della regione o al Commissario ad acta per l'Attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari Regionali, una rosa di candidati dichiarati idonei, non superiore a tre, nell'ambito della quale viene scelto il soggetto cui conferire l'incarico.
   Qualora venisse scelto il secondo o il terzo soggetto ricompreso nella rosa, il Presidente della Regione, o il Commissario ad acta, dovranno adeguatamente motivare la scelta.
   Nella rosa proposta non possono essere ricompresi coloro i quali abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte, anche non consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale».

  2. Il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

   «2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, unitamente al curriculum vitae dell'interessato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi gestionali e di salute.
   La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero nelle ipotesi di decadenza o di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, nel rispetto delle norme ordinamentali vigenti. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto, con gli stessi criteri e requisiti previsti per la nomina dei direttori generali, tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale».

Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di costituzione del Servizio Socio Sanitario Nazionale e del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

  1. Nel rispetto dei princìpi dettati dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'articolo 117 della Costituzione, nella novella recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, lo Stato promuove e disciplina l'integrazione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi sanitari con i servizi sociali e socio-assistenziali, prevedendo risorse certe e costanti nel tempo, da attribuire alle singole Regioni, sulla base dei dati epidemiologici di morbilità, di comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilavabili dal «Piano Nazionale della prevenzione» e dal «Piano Sociale nazionale». 2. Il «Piano nazionale della salute» ed il «Fondo Sanitario nazionale» assumono, rispettivamente, la denominazione di «Piano Socio-Sanitario nazionale e di Fondo Socio Sanitario nazionale».
  3. Nel «Fondo Socio Sanitario nazionale» confluiscono le risorse del Fondo Sanitario Nazionale e del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. In sede di riparto del Fondo Socio Sanitario nazionale, l'assegnazione delle risorse finanziarie dovrà essere finalizzata al finanziamento delle prestazioni sanitarie, sociali e socio assistenziali. Con uno più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente articolo, nonché i criteri di riparto delle risorse finanziarie in favore delle Regioni.
  3. Le Regioni provvedono, previa intesa in seno alla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ad adottare i relativi «Piani Socio-Sanitari regionali, che sostituiranno i Piani Sanitari regionali».
  4. I Servizi Sanitari Regionali assumono la denominazione di Servizi Socio Sanitari Regionali.
  5. Le Regioni provvedono, altresì, a definire i criteri organizzativi e gestionali dei servizi socio-sanitari integrati, compresa l'assistenza domiciliare, mediante opportuno collegamento con i servizi della rete ospedaliera, implementando e/o incrementando le procedure delle dimissioni ospedaliere protette, soprattutto in favore dei soggetti con accertata vulnerabilità sanitaria, sociale e/o responsività minimale.

Art. 19-quinquies.
(Disposizioni in materia di servizi socio sanitari integrati)

  1. Nel processo di rete integrata territoriale dei servizi sanitari, sociali e socio assistenziali, da ricondurre, sotto il profilo organizzativo e gestionale, alle Unità Operative Complesse di Cure Primarie, dovranno essere coinvolte, sotto l'aspetto operativo, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), ricomprendenti il personale medico convenzionato con il Servizio Socio Sanitario Nazionale, il personale dirigenziale dipendente dello stesso SSSN, le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, sociali e della riabilitazione.

Art. 19-sexies.
(Istituzione del Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali)

  1. Al fine di rendere realmente uniforme su tutto il territorio nazionale, la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), superando la sperequazione infrastrutturale rilevata nelle varie Regioni, soprattutto in quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, occorre procedere alla perequazione infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali. Con uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è istituito, nell'ambito delle risorse previste per il Fondo Socio Sanitario Nazionale, il Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali.

Art. 19-septies.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale del Servizio Socio Sanitario Nazionale)

  1. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale socio-sanitaria, con particolare riferimento all'ambito dell'emergenza-urgenza, le regioni, comprese quelle soggette al piano di rientro dai disavanzi del SSSR ed al commissariamento, possono, in linea con quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e s. m. i., nonché dalle relative discipline contrattuali, attuare processi di mobilità, infra ed interregionale, del personale dipendente delle Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali, con utilizzazione del personale medesimo, in relazione alle reali e comprovate esigenze organizzative della rete medesima.
  Le Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali non potranno attivare procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di eventuali posti vacanti, prima dell'attuazione delle procedure di mobilità infra ed interregionale del personale necessario.

Art. 19-octies.
(Disciplina della gestione delle liste di attesa)

  1. In considerazione delle criticità palesate dal sistema di gestione delle liste di attesa, che si riflettono inevitabilmente sulla fruizione dei livelli essenziali di assistenza, vengono richiamate, in termini di assoluta precettività, le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, circa la tempistica di erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, con l'obbligo per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in caso di superamento dei tempi di attesa codificati, di erogare le prestazioni in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), senza maggiori o nuovi oneri per i cittadini. L'accertata inosservanza delle suddette disposizioni costituisce per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, motivo di decadenza dall'incarico e dell'instaurazione delle procedure di addebito erariale.

Art. 19-novies.
(Nuovo Ordinamento delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie)

  1. Ai fini di dell'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche e patrimoniali, i presidi ospedalieri non ricompresi nelle aziende ospedaliere ed incorporati nelle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92, e s.m.i., sono scorporati dalle predette ASST e riaggregati in Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), secondo ambiti territoriali predefiniti dalle Regioni e Province Autonome, con appositi provvedimenti legislativi. Alle disposizioni di cui al presente articolo soggiacciono anche le regioni soggette al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento.
  Sono fatte salve le disposizioni legislative in materia di disciplina dei rapporti tra il Servizio Socio-Sanitario nazionale e l'università, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517/99, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalle Regioni alle Aziende Ospedaliere Universitarie dovrà avvenire soltanto a seguito della stipula di appositi protocolli didattici ed assistenziali tra le università e le regioni, comprese le regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari ed al commissariamento, in applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 517 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni.
  È fatto obbligo alle aziende ospedaliere universitarie, anche ai fini dell'instaurazione dei rapporti disciplinati dagli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo n. 517/99, ferma restando, in ogni caso l'organizzazione di natura dipartimentale, di ricomprendere, tra le articolazioni assistenziali, l'UOC di pronto soccorso, nonché le articolazioni afferenti al DEA di secondo livello, nel rispetto della disciplina regolamentare recata del decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70.
  Al di fuori dei rapporti disciplinati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni, sono da ritenersi illegittimi i trasferimenti di risorse finanziare dalle regioni alle aziende ospedaliere universitarie, con la configurazione di responsabilità di natura erariale per le regioni inadempienti. In considerazione del particolare status giuridico delle aziende ospedaliere universitarie, aventi autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, è fatto divieto di procedere, sotto il profilo giuridico e strutturale, ad accorpamenti tra le stesse AOU e le Aziende Ospedaliere.

Art. 19-decies.
(Criteri di riparto del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

  1. A far data dall'entrata in vigore della presente Legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono modificati i criteri di riparto del Fondo socio sanitario nazionale, che, a definitivo superamento dei criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 34, della Legge n. 662/1996, dovranno basarsi sul parametro connesso al dato epidemiologico di morbilità, comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilevato in ciascun ambito regionale, ivi compreso il dato relativo alle malattie croniche invalidanti.

Art. 19-undecies.
(Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie)

  1. Al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, la disciplina recata, nello specifico, dagli articoli 8-ter ed 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, assume valenza di norma precettiva non derogabile, di natura ordinamentale. A tale disciplina ordinamentale sono tenute ad uniformarsi le Regioni, ivi comprese quelle soggette ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento. Il commissario ad acta per l'attuazione dei disavanzi sanitari regionali non potrà, in alcun caso, modificare, con propri decreti, le norme di natura ordinamentale sancite dai citati articoli 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e similari. Alla legislazione statale di natura ordinamentale è demandata, altresì, la disciplina relativa agli accordi contrattuali tra il SSN e le strutture pubbliche e private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, e similari.

Art. 19-duodecies.
(Piani assunzionali straordinari in applicazione dell'articolo 14 della Legge n. 161/2014)

  1. Ai fini della completa e precettiva applicazione dell'articolo 14 della legge n. 161/2014, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al commissariamento, sono autorizzate ad esperire le relative procedure assunzionali, con particolare riguardo all'ambito dell'emergenza-urgenza sanitaria.

Art. 19-terdecies.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-quaterdecies.
(Norma abrogativa)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.