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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02. in Assemblea riferita al C. 3703

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/08/2022  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il 31 luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

   c) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

   «b) nel numero massimo di settantadue rate consecutive, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata scade il 30 giugno 2023»;

   d) al comma 3, le parole da: «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

   e) al comma 5, le parole: «entro il 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

   f) al comma 7, le parole: «Entro il 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

   g) al comma 11, le parole: «Entro il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2022»;

   h) al comma 13, lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2023»;

   i) al comma 14, dopo le parole: «il pagamento delle somme di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «salvo il caso di applicazione dell'esimente di cui al comma 14-bis»;

   j) il comma 14-bis, è sostituito dal seguente:

   «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.»;

   k) al comma 19, secondo e terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

   l) al comma 25, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.».