Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie, gestito da un ufficio autonomo diretto da un dirigente generale di prima fascia o da un magistrato idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive superiori, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.