Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 4-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione conforme del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.