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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al C. 3703

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/08/2022  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le parole: «Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze», «Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria», «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro della giustizia», «Consiglio superiore della magistratura», «sezione specializzata in materia tributaria di primo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado», «sezione specializzata in materia tributaria di secondo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di secondo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado» e «sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    sostituire la lettera b), con la seguente:

   «b) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.
(La giurisdizione tributaria)

   1. La giurisdizione tributaria è esercitata da magistrati, nominati presso le sezioni specializzate in materia tributaria, di primo e secondo grado.
   2. I magistrati di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
   3. L'organico dei magistrati di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le sezioni specializzate di primo grado e 352 unità presso le sezioni specializzate di secondo grado.»;

    alla lettera e), capoverso «Art. 4», comma 6, e ovunque ricorrano, sostituire parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Ministro della giustizia;

    sostituire la lettera g) con la seguente:

   «g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Formazione obbligatoria dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria).

   1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e obbligatoria, oltre che l'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria, attraverso la frequenza dei corsi di carattere teorico-pratico da tenere, presso la Scuola Superiore della magistratura.»;

   all'articolo 4:

    al comma 1:

     sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) le parole: “Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze”, “Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria”, “commissione tributaria provinciale”, “commissioni tributarie provinciali”, “commissione tributaria regionale”, “commissioni tributarie regionali”, “commissione tributaria” e “commissioni tributarie”, ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Ministro della giustizia”, “Consiglio superiore della magistratura”, “sezione specializzata in materia tributaria di primo grado”, “sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado”, “sezione specializzata in materia tributaria di secondo grado”, “sezioni specializzate in materia tributaria di secondo grado”, “sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado” e “sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado”».

     alla lettera b), capoverso 4-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria e le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

     alla lettera g), capoverso 48-bis.1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

    al comma 3, lettera d), sostituire le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia di giustizia tributaria;

    al comma 4, capoverso comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria e le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

   all'articolo 8, sostituire le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria.