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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
9.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'articolo 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, e 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.