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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
8.04.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al regime di riallineamento facoltativo dei soggetti IAS/IFRS adopter)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso, tuttavia, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5, salvo l'ipotesi in cui, in relazione ad una singola fattispecie, emerga un saldo netto pari a zero;»;

   b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

   «8.1. Nei casi di cui al comma 8, lettera a), è consentito esercitare l'opzione per il riallineamento, previsto dal comma 4, della totalità delle differenze positive e negative emergenti dalle variazioni intervenute nei principi contabili IAS/IFRS, diverse da quelle di cui al precedente comma 3, lettera b), indipendentemente dall'eventuale avvenuto esercizio dell'opzione per il riallineamento, di cui al medesimo comma 4, delle divergenze di cui alla lettera a) del comma 3 o alla lettera b) del comma 8. In tal caso, il saldo positivo concorre integralmente alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione ovvero è ripartito in quote costanti nello stesso esercizio e nei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento, e comunque, non superiore a cinque. Il saldo negativo concorre alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione e nei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento, e comunque, non inferiore a cinque.
   8.2. Nei casi di cui al comma 8 l'opzione per il riallineamento è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui intervengono variazioni nei principi contabili IAS/IFRS adottati ovvero in quella relativa all'esercizio di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali. La relativa imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative a tale dichiarazione.»

  2. Per le modalità attuative del comma 8-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, di natura non regolamentare, emanato ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 15.
  3. Nei casi in cui la prima applicazione dei princìpi contabili internazionali sia avvenuta in periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione per il riallineamento di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, laddove non esercitata in passato, è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ponendo riguardo ai disallineamenti residui all'inizio di tale periodo di imposta. La relativa imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative a tale dichiarazione.