Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche in materia di accertamento con adesione)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli effetti di cui al comma 1 si producono anche se il pagamento è effettuato in relazione a singoli addebiti contenuti nell'avviso di accertamento o di liquidazione, dotati di autonoma rilevanza. In questi casi la riduzione della sanzione opera limitatamente agli addebiti per cui il contribuente ha prestato acquiescenza. In relazione agli altri, resta impregiudicata la possibilità di proporre ricorso o di formulare istanza di accertamento con adesione, entro i termini ordinari».