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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
38.014.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sostegno agli oneri sostenuti dai comuni fino a 3 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

  1 All'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021,»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «si tiene conto» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2021,»;

   e) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente in modalità telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.