Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari e assistenziali INPS)
1. Al fine di prevedere la completa effettuazione degli accertamenti sanitari relativi alle istanze di ambito assistenziale giacenti con domanda effettuata o con revisione prevista in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di prevedere che, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le Commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti siano presiedute da un medico diverso dallo specialista in medicina legale, laddove tale specialista non sia disponibile.