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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.035.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
35.035.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente

Art. 35-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini Irpef ed Ires, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.