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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
35.012.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle imprese agricole)

  1. Al fine di sostenere la continuità produttiva, le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

   a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 17 maggio 2022 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2023;

   b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2023, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni;

   c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2023 è sospeso sino al 31 dicembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  3. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dall'integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.
  4. All'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 , n. 51, al comma 1, dopo le parole: «possono essere rinegoziate e ristrutturate» sono inserire le seguenti: «, dietro comunicazione delle stesse imprese,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «di cui uno di pre-ammortamento.».