Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Controllo e verifica delle garanzie fideiussorie)
1. Le garanzie fideiussorie rilasciate dagli operatori nei confronti della pubblica amministrazione sono sottoposte a controllo e verifica da parte della Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A.
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A. si avvale di risorse umane, strumentali e finanziarie proprie senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.